(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 125 del 16 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre  allo
sviluppo  di  cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito
nel settore agricolo.
  2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
   a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla  prestazione  alle
imprese   agricole   socie  di  garanzie  per  l'accesso  al  sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
    b)   concorre   al   pagamento   degli   interessi   relativi   a
finanziamenti,  assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e
consorzi, concessi alle imprese agricole socie;
   c) concede contributi per attivita'  di  assistenza  e  consulenza
tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.